Il non conforme vale sempre?
Succede che un acquirente avanzi lamentele sulla merce che gli abbiamo fornito, ma non ve n’è motivo poiché le specifiche tecniche dell’ordinativo erano chiare e ad esse ci siamo attenuti con scrupolo.
Lo fa con una mail in tono conciliante, per nulla polemico.
Incrociare le spade in quel momento è tuttavia inopportuno, si rischia di perdere un vecchio cliente.
Ma la lamentela c’è e nella sostanza è la denunzia di un difetto che potrà dargli titolo l’indomani di non pagare, e soprattutto di paralizzare sul nascere l’ottenimento di un decreto ingiuntivo “immediatamente esecutivo”, che ci consenta cioè di prendere i soldi subito anziché rimanere scoperti sino all’esito finale della causa, magari per importi ingenti.
C’è un momento per alzare la voce ed uno per abbassare i toni.
E’ compito dell’avvocato rimanere in quel momento nell’ombra, suggerire il contenuto della lettera di risposta utilizzando un linguaggio colloquiale ed eliminando ogni “legalese”, così che la controparte non abbia ragione di insospettirsi, ma inserendo tra le pieghe tutto ciò che può metterci al riparo da azioni pretestuose.
Read MoreQuando un semplice mail diventa un contratto di acquisto
Capita di concludere un contratto senza averlo in apparenza voluto.
“Ho inviato una mail ad un mio fornitore chiedendogli se aveva 2.000 pezzi disponibili alle condizioni della scorsa volta e mi sono visto arrivare il camion due ore dopo; consegna immediata e pagamento con rimessa diretta. Non avevo disponibilità immediate e ho dovuto rifiutare il carico; avevo solo chiesto, non c’era alcun contratto, non ho firmato niente. Ho incaricato il mio commerciale di rispondere a tono, e lui ha scritto una mail dicendo al fornitore che non avevamo stipulato alcun contratto, che intendevano unicamente sondare se un tale quantitativo di merce era disponibile e se dunque il prezzo (trattandosi appunto di 2.000 pezzi come per la volta precedente, e non di 200 come le altre!), sarebbe stato allo stesso modo scontato. Gli ha anche scritto che avrebbe dovuto rispondere o quantomeno chiamare per correttezza, e che non gli avremmo più ordinato nulla. Ora ho ricevuto la diffida del loro avvocato”.
L’acquisto di merce non richiede la forma scritta per la sua validità (“ad substantiam”); la mail di richiesta conteneva tutti gli estremi di una “proposta contrattuale”, anche se i suoi elementi costitutivi (prezzo, termini, modalità di spedizione e pagamento) erano individuati mediante il riferimento ad un ordine precedente (“per relationem”).
Ad essi si è attenuto il fornitore ed ha stipulato il contratto mediante la sua semplice esecuzione conforme alla proposta (“per facta concludentia”).
“Ma io in passato avevo effettuato più di un ordine, e di un numero differente di pezzi, oltretutto a condizioni differenti!”
Esatto, se non fosse che nella seconda mail è contenuta l’esplicita ammissione del numero di pezzi ordinati in precedenza, ed individuato dunque con precisione l’ordine cui far riferimento.
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